MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

 

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla

DANCEMOD – KEOS DANCE PROJECT ASD, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della DANCEMOD – KEOS DANCE PROJECT ASD, indipendente dalla disciplina sportiva praticata.

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

 

Il presente modello ha l’obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva sarà pubblicato sulla homepage del sito dell’Associazione (www.keos.it), affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding dell’associazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il Modello è necessario per tutelare:

      I bambini, le bambine e gli adolescenti, per minimizzare i rischi a cui sono sottoposti;

      Il personale e i volontari dell’Associazione che devono conoscere come comportarsi e come gestire eventuali preoccupazioni relative alla loro sicurezza;

      l’Associazione stessa al fine di ridurre la sua vulnerabilità da accuse infondate.

 

Lo Sport è uno strumento di socializzazione per i partecipanti. Diventa, quindi, fondamentale, per la stessa Associazione, predisporre un team qualificato di dirigenti, tecnici, medici che si pongano in una condizione di ascolto attivo, dando importanza non solo alla prestazione sportiva ma anche alla sfera emotiva, per poi lavorare sulle emozioni che spesso giovani atleti e atlete non riescono a classificare e, conseguentemente, a gestire. Questo consentirà all’allenatore di monitorare costantemente che all’interno del gruppo sportivo non si riscontrino episodi di emarginazione o discriminazione.

 

Diritti e doveri

 

Per ulteriori informazioni concernenti a “La Tutela dei diritti dei minorenni nello Sport”, è possibile consultabile sul sito https://www.sport.governo.it/media/4178/vademecum_battiamo-il-silenzio.pdf, frutto di un lavoro di squadra tra l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e la Scuola dello Sport di Sport e Salute, rivolto a tutto il personale , ai volontari, i tecnici, i tesserati e ai membri del Consiglio Direttivo su cosa si intende per maltrattamenti e abusi, sui potenziali rischi, sulle strategie preventive e sui comportamenti da tenere , sui limiti appropriati quando si lavora con i bambini e giovani.

 

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

      a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;

      alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

      a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

 

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

 

Prevenzione e gestione dei rischi

 

Comportamenti rilevanti

 

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

      l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

      l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento,

schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

      la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia

esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

      l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

      la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

      l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

      l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

      il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

      i comportamenti discriminatori;  qualsiasi comportamento finalizzato a  conseguire un effetto

discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

 

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

 

L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

In ogni caso, il responsabile safeguarding all’interno delle società/associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo  riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o la rimuovere il responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

 

Uso degli spazi dell’Associazione

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Si fa riferimento oltre al nostro MOG, anche a quello previsto dal Marco Polo Sports Center, centro di cui facciamo parte.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intelletivo/relazionale.

 

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

 

Tutela della privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

 

L’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Si precisa inoltre che l’inserimento dei minorenni nei gruppi whatsapp, eventualmente creati per la comunicazione o la gestione di attività legate a i corsi, gli eventi, gli orari ecc.., avverrà esclusivamente previa esplicita richiesta ai genitori o tutori.

 

Inclusività

L’Associazione/Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

L Associazione/Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni  limitrofi.

 

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

 

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email puccinellierika@gmail.com. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile. In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.

L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

      presentato una denuncia o una segnalazione;

      manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

      assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

      reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

      intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

 

 

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

      mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

      violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

      violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

      effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

      violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione/Società;

      violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

      atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

      mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

 

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione/Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione/Società.

 

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

      richiamo verbale per mancanze lievi;

      ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

      multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;

      sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;

      risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

  1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
  3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a)     l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

b)    la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

  1. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
  2. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti dal modello  e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi,

violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

 

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

      richiamo verbale per mancanze lievi;

      ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

      allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

      allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

      rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

 

Obblighi informativi e altre misure

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti  cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni-Safeguarding Office dell’associazione sportiva di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente. deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie. L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle  federazioni sportive alla quale è affiliata.

 

 

CODICE DI CONDOTTA

 

A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

 

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli istruttori, i soci, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

 

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva.

 

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

 

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

 

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

 

• rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All’istruttore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;

 

• attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;

 

• incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari

 

• non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;

 

• sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;

 

• trasmettere serenità, entusiasmo e passione;

 

• educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;

 

• aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;

 

• rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;

 

• combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;

 

• ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;

 

• non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento;

 

• non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;

 

• non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;

 

• non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale; • non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;

 

• non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;

 

• non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;

 

• garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all’età, alla maturità fisica ed emotiva, all’esperienza e all’abilità degli atleti;

 

• lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;

 

• non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;

 

• intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;

 

• accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;

 

• garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;

 

• organizzare il lavoro, gli spettacoli, il luogo di lavoro e le attività  in modo tale da minimizzare i rischi;

 

• rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;

 

• evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;

 

• garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta, adulto);

 

• evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;

 

• non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minore;

 

• non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;

 

• non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;

 

• segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva; • consultare il Responsabile all’inclusione sportiva in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, in caso di necessità per favorire l’inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

 

Principi e criteri di condotta generali

 

L’associazione nello svolgimento della propria attività si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l’osservanza da parte dei soggetti coinvolti in detta attività sportiva.

 

Legalità

 

Tutti i destinatari (tesserati o non) sono tenuti al rispetto del Codice di Condotta.

 

Lealtà

 

Tutte le attività, interne ed esterne, devono essere improntate alla massima lealtà ed integrità, operando un senso di responsabilità, in buona fede, stabilendo rapporti corretti.

 

Trasparenza

 

Tutte le azioni e le relazioni devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività dell’informazione.

 

Imparzialità

 

Lo staff sportivo, nelle relazioni sia interne che esterne, evita qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose.

 

 

 

 

Diligenza e professionalità

 

Lo staff sportivo svolgerà diligentemente le proprie prestazioni professionali, operando nell’interesse dell’ente e perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza.

 

Ascolto del minore: lo staff sportivo garantisce al minore capace di discernimento il diritto di esprimere la propria opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del minore devono essere debitamente prese in considerazione tenendo in considerazione la sua età e il suo grado di maturità.

 

Linguaggio: Lo staff sportivo si impegna a promuovere un linguaggio rispettoso, inclusivo e non violento in tutti i contesti compresi quelli virtuali.

 

Rispetto del benessere: lo staff sportivo si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire il benessere dell’atleta minorenne nonché a garantire la protezione e le cure necessarie durante l’attività sportiva astenendosi da comportamenti che potrebbero ledere la sua dignità e la sua sfera personale e privata. Si impegna a segnalare a chi di competenza qualora una persona di minore età riveli un caso di maltrattamento, violenza e/o abuso o comunque altre circostanze che rilevano condizioni di disagio del minore.

 

Riservatezza delle informazioni

 

Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’associazione assicura la riservatezza dei dati personali e delle informazioni riservate di cui viene in possesso.

 

Le informazioni acquisite dall’associazione appartengono alla medesima e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione.

 

E’ obbligo di ogni destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. L’associazione si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti ed ai terzi, generate o acquisite all’interno e nelle relazioni esterne, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

 

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dalla associazione durante l’attività sportiva appartengono alla medesima e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del Presidente. Il Trattamento dei dati acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

 

Tutela della Privacy

 

La privacy degli associati è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. E’ esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

 

 

 

 

Conflitti di interesse

 

L’associazione è tenuta ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell’associazione o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse dell’associazione in linea con gli aspetti tecnici della professione svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Deve, inoltre astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni o da opportunità d’affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

 

Cultura della sicurezza e tutela della salute

 

L’associazione si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti gli associati.

 

Alleanza staff-genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale

 

lo staff si impegna a collaborare con i genitori/tutori/ o con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale che si basi sul rispetto della diversificazione dei ruoli e degli scopi educativi.

 

Obblighi informativi e altre misure

 

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale (www.keos.it).

 

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari.

 

L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

 

L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.

 

L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

 

L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

 

L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti,

con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

 

L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.